Il regolamento recentemente pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio (che – testuale – si avvale di Sport e Salute) afferma all’articolo 1 che la funzione dello stesso è la certificazione della natura sportiva dilettantistica delle società ed associazioni sportive”.

Il regolamento approvato successivamente dal Consiglio Nazionale del CONI (15 settembre) ribatte che l’iscrizione al registro del CONI (chiamato prudenzialmente Piattaforma 2.0) comporta “il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive.

La delibera del CONI tiene a sottolineare che cio’ riguarda esclusivamente l’ambito dell’ordinamento sportivo a se facente capo. Salvo poi trarre alcune conseguenze dall’iscrizione a questo registro, che sono di particolare importanza per chi pratica sport e che sono:

-la possibilità a loro riservata di partecipare alle assemblee elettive delle Federazioni

– la possibilità di utilizzare il simbolo del CONI nel corso di gare e manifestazioni

– la possibilità di partecipare a progetti olimpici (anche alle Olimpiadi?) di alto livello e a manifestazioni ed eventi organizzati dalle strutture territoriali del CONI

Il Dipartimento – a firma del suo direttore Michele Sciscioli – ha seccamente risposto con una nota del 23 settembre ricordando che il “suo” registro “sostituisce a tutti gli effetti” il registro del CONI e garantisce (o tenta di garantire?) le Federazioni e gli Enti di Promozione sul loro riconoscimento, ricordando che tale riconoscimento, appunto, e’ loro compito’ attraverso l’iscrizione all’unico, vero registro: quello del Dipartimento Sport.

Ci si augura che, finita la campagna elettorale, qualcuno metta ordine.

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