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Il regolamento recentemente pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio (che – testuale – si avvale di Sport e Salute) afferma all’articolo 1 che la funzione dello stesso è “la certificazione della natura sportiva dilettantistica delle società ed associazioni sportive”.
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Il regolamento approvato successivamente dal Consiglio Nazionale del CONI (15 settembre) ribatte che l’iscrizione al registro del CONI (chiamato prudenzialmente Piattaforma 2.0) comporta “il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive”.
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La delibera del CONI tiene a sottolineare che cio’ riguarda esclusivamente l’ambito dell’ordinamento sportivo a se facente capo. Salvo poi trarre alcune conseguenze dall’iscrizione a questo registro, che sono di particolare importanza per chi pratica sport e che sono:
-la possibilità a loro riservata di partecipare alle assemblee elettive delle Federazioni
– la possibilità di utilizzare il simbolo del CONI nel corso di gare e manifestazioni
– la possibilità di partecipare a progetti olimpici (anche alle Olimpiadi?) di alto livello e a manifestazioni ed eventi organizzati dalle strutture territoriali del CONI
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Il Dipartimento – a firma del suo direttore Michele Sciscioli – ha seccamente risposto con una nota del 23 settembre ricordando che il “suo” registro “sostituisce a tutti gli effetti” il registro del CONI e garantisce (o tenta di garantire?) le Federazioni e gli Enti di Promozione sul loro riconoscimento, ricordando che tale riconoscimento, appunto, e’ loro compito’ attraverso l’iscrizione all’unico, vero registro: quello del Dipartimento Sport.
Ci si augura che, finita la campagna elettorale, qualcuno metta ordine.